sabato, dicembre 03, 2005

Fin dal 1994 violati gli Art. 21 e 27 della Costituzione Italiana

Leggendo attentamente i dati contenuti nel libro "Berlusconi, inchiesta sul signor TV" ed analizzando come l'informazione tutta, di destra, di centro, di "sinistra" (esclusa la controinformazione che raggiunge una quota minima della popolazione italiana) abbia censurato i dati che ho riassunto (offerta dell'assegno per oscurare un libro, falsa testimonianza nel processo, sentenza in giudicato che sancisce definitivamente il reato commesso dalla tessera P2 1816, ect. ect.) e' chiaro e lampante come fin dalle elezioni politiche del 1994 siano stati violati l' art. 27 della Costituzione italiana (poiche' che la sentenza per falsa testimonianza e' in giudicato) e l'art. 21 della Costituzione italiana (per la censura pressoche' totale nei riguardi della pubblica opinione e dei potenziali elettori della tessera P2 1816).


Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatemente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 27
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti delle leggi militari di guerra.

2 Comments:

Blogger Pietro Campoli said...

Questo commento รจ stato eliminato da un amministratore del blog.

11:00 AM  
Blogger Pietro Campoli said...

Per la violazione degli art. 21 e 27 della Costituzione Italiana, per la censura, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1994, della sentenza n. 97 n. 215/89 Reg. Gen. di Venezia in giudicato dal 13-02-91, seppur amnistiata, e' possibile consultare al link

http://it.geocities.com/pietro_campoli/Processo_Norimberga.htm

al punto 3)

la rassegna stampa tratta dai quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa
per il periodo 04-01-94 31-03-94

Ho inserito anche altri dati :

Sollecitazioni all'informazione del 24-07-94;

Prove di fax spediti all'informazione 25-07-94 Articolo di Avvenimenti del 22-03-95

Copia fotostatica articolo Avvenimenti su sentenza Venezia 22-03-95

Controluce di Caponnetto del 21-04-98

Esito della ricerca nel sito del Corriere della SERA con le parole chiave : falsa testimonianza - Berlusconi

11:09 AM  

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